Adeguata verifica – in questo articolo daremo un dettaglio molto approfondito della tematica riguardante l’adeguata verifica. Ne illustreremo, nel dettaglio – facendo riferimento ai relativi riferimenti legislativi:
- Adeguata verifica: definizione;
- ADV: quando effettuarla;
- L’adeguata verifica per i nuovi e i vecchi clienti;
- Criteri generali per l’ADV;
- Modalità di esecuzione dell’adeguata verifica;
- Identificazione del cliente – persone fisiche;
- Identificazione del titolare effettivo – persone giuridiche;
- Informazioni sullo scopo e la natura;
- Controllo costante del rapporto;
- Adeguata verifica: riferimenti legislativi sul contenuto e la modalità;
- Articolo 18;
- Articolo 19, comma 2;
- Focus: indicazioni di BdI sul profilo di rischio;
- Elaborazione del profilo di rischio;
- Le fonti per individuare il profilo di rischio;
- Fonti nel caso di rapporti con paesi terzi;
- Adeguata verifica semplificata;
- Adeguata verifica rafforzata;
- Le anomalie per l’ADV rafforzata;
- Adeguata verifica rafforzata: le fonti legislative;
- Le soluzioni per l’adeguata verifica;
- SH_AV: come gestire gli adempimenti ADV;
- SH_Prof_Risk: profilazione del rischio.
Adeguata verifica: definizione
L’adeguata verifica rappresenta un obbligo, se non l’obbligo, relativo alla normativa AML. Di fatto, questo adempimento, rappresenta la base per tutti gli adempimenti che vengono in un secondo momento.
In parole semplici, l’adeguata verifica consiste nell’identificare e verificare i soggetti che si presentano al soggetto obbligato così da ottenere le informazioni necessarie per la profilazione e per l’assegnazione ad una fascia di rischio.
I riferimenti normativi legati all’ADV sono: artt. 17 e ss del decreto legislativo 231/2017 il cui provvedimento attuativo non è ancora stato emanato.
ADV: quando effettuarla
L’ADV del cliente e del titolare effettivo è da svolgere nel caso ci trovassimo di fronte ad una delle seguenti fattispecie:
- Inizio di un rapporto continuativo o conferimento del mandato per una prestazione professionale;
- Nel caso di un’operazione occasionale che rientri nella seguente fattispecie:
- L’operazione in oggetto movimenta più di 15.000€ in una o più tranche (o sotto operazioni) che superino i 1.000€.
Le operazioni di adeguata verifica, ad ogni modo, devono sempre essere effettuate in caso ci sia:
- Un dubbio relativo alla veridicità delle informazioni. Nel caso in cui i dati forniti in fase di identificazione del cliente possano essere inesatti è necessaria l’ADV;
- Sospetto di finanziamento del terrorismo o riciclaggio;
- Un’operazione una tantum che coinvolga moneta elettronica.
Con le nuove disposizioni di BdI si stabilisce che, per quanto riguarda le operazioni occasionali, l’adeguata verifica deve essere fatta in caso di alto rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.
Seguendo il modello dell’ “approccio basato sul rischio”, è necessario implementare le misure di sicurezza idonee a limitare il rischio stesso. Queste devono essere proporzionali al livello di rischio identificato.
L’adeguata verifica per i nuovi e i vecchi clienti
Stando a quanto riportato dal IV comma, le attività di adeguata verifica devono essere effettuate:
- Nel caso in cui ci sia un nuovo cliente;
- Quando il profilo di rischio (relativo alle attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo) di un cliente già acquisito in precedenza cambi. Con le nuove disposizioni di BdI viene introdotto il concetto del “quando opportuno” per quanto riguarda l’ADV a clienti già acquisiti.
Relativamente a questo paragrafo, inoltre, è utile esplicitare quanto stabilità da Banca d’Italia. Viene infatti stabilito che:
“l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica vanno modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente”
coerentemente all’implementazione di un approccio basato sul rischio. Proprio facendo riferimento a questo approccio, gli intermediari definiscono le relative procedure di ADV che vengono poi successivamente formalizzate nella documentazione prevista per far fronte agli adempimenti AML. Quanto viene stabilito in merito all’ADV deve garantire:
- tracciabilità delle verifiche e delle valutazioni;
- un comportamento coerente della struttura aziendale;
- la dimostrabilità alle autorità del fatto che le misure identificate siano effettivamente proporzionali al livello di rischio identificato.
Criteri generali per l’ADV
I criteri generali cui affidarsi per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica fanno riferimento sia al cliente che all’operazione. I riferimenti legislativi in merito sono: ex art. 17, comma 3 in seguito integrato dalle disposizioni di BdI.
- Con riferimento al cliente, come criteri generali abbiamo:
- La natura giuridica;
- Il comportamento che sia esso relativo al momento dell’inizio del rapporto continuativo o del compimento della prestazione;
- L’area geografica di residenza / sede del cliente o della controparte;
- L’attività svolta in prevalenza;
- Il titolare effettivo – stando a quanto stabilito da Banca d’Italia – e, nel caso fosse rilevante, anche l’esecutore. Di questi ultimi sono da valutare inoltre le rispettive caratteristiche, ambiti di attività e paese / area di attività;
- Da verificare se cliente e/o titolare effettivo siano presenti nelle liste della Commissione Europea che includono persone ed enti associati ad attività di finanziamento al terrorismo;
- Le finalità della costituzione – nel caso in cui il cliente sia diverso da una persona fisica. L’ovvia conseguenza di questo punto è che si debba prestare altresì attenzione alle modalità in cui esso opera, agli scopi che persegue e ad eventuali zone d’ombra.
- Con riferimento alle operazioni (siano esse operazioni una tantum, prestazioni professionali o rapporti continuativi nel tempo), d’altro canto, abbiamo altri punti, tra cui:
- La tipologia, l’ammontare e le modalità dell’operazione in oggetto;
- Sempre con riferimento all’operazione: la frequenza ed il volume delle operazioni oltre che la durata della prestazione professionale o del rapporto continuativo nel tempo;
- L’area geografica con riferimento alla prestazione, al rapporto continuativo e alla destinazione dell’oggetto dell’operazione;
- Relativamente al prodotto dell’operazione, i destinatari prestano attenzione a diversi dettagli, tra cui: i prodotti/servizi innovativi (specialmente nel caso in cui l’offerta per quest’ultimi coinvolga nuovi metodi di pagamento o tecnologie innovative) e se i prodotti/servizi siano associati al contante o ad operazioni che coinvolgono un elevato importo di denaro;
- La ragionevolezza dell’operazione stessa o del rapporto continuativo facendo sempre riferimento all’attività svolta dal cliente e alle sue disponibilità economiche.
Modalità di esecuzione dell’adeguata verifica
Gli adempimenti da rispettare per l’esecuzione dell’adeguata verifica sono molteplici, nei paragrafi successivi li analizzeremo nel dettaglio.
Identificazione del cliente – persone fisiche
Nel caso in cui avessimo a che fare con una persona fisica, è necessario identificare quest’ultima con un documento d’identità. Di questo documento bisogna conservarne una copia e la fonte di questa documentazione deve essere:
“affidabile e indipendente”.
Tutto ciò che è stato esplicitato in precedenza vale allo stesso modo per l’esecutore per cui è necessario, inoltre, valutare l’esistenza e l’ampiezza del potere di rappresentanza.
Per quanto riguarda i minorenni, i dati – nel caso in cui non fosse reperibile un documento d’identità – devono essere verificati attraverso un provvedimento del giudice tutelare o attraverso il certificato di nascita. L’ultima fattispecie, invece, comprende i soggetti non comunitari per cui si accerta la validità, rispettivamente del:
- Passaporto;
- Permesso di soggiorno;
- Titolo di viaggio per stranieri o documenti comparabili.
Per quanto riguarda l’identificazione del cliente, questa si può verificare sia in presenza del cliente che senza la presenza del cliente stesso.
Risulta possibile l’identificazione senza la presenza del cliente nel caso in cui:
- I dati del cliente sono facilmente reperibili attraverso della documentazione (certificati qualificati, scritture private autenticate o atti pubblici) o attraverso dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana;
- Il cliente sia già stato identificato in precedenza in seguito ad una precedente prestazione professionale. Nel caso in cui il profilo di rischio del cliente sia cambiato, tuttavia, è necessario aggiornare le informazioni;
- Sia possibile reperire i dati identificativi attraverso modalità che l’autorità di settore stabilisce essere idonee;
- Ci sia un’identità digitale di livello massimo del cliente oppure un certificato per la generazione della firma digitale.
In ogni altro caso, l’identificazione che avviene con la presenza fisica del cliente presuppone la consegna (e la conseguente copia) di un documento d’identità – elettronico o cartaceo – da parte del cliente che si assume la responsabilità per le informazioni che fornisce al fine di identificare il titolare effettivo.
Identificazione del titolare effettivo – persone giuridiche
In questa fattispecie – facendo riferimento all’articolo 20 e all’approccio basato sul rischio – deve essere identificato il titolare effettivo. Con
“ragionevole attendibilità”
è necessario risalire all’assetto proprietario e di controllo.
Anche in questo caso, come abbiamo visto in precedenza, bisogna verificare i dati identificativi attraverso delle fonti affidabili ed indipendenti da conservare – stando a quanto disposto da BdI.
In caso di dubbi sui dati reperiti, risulta necessario intraprendere un’attività di verifica ulteriore utilizzando il sistema pubblico per la prevenzione del furto d’identità o altre fonti con gli stessi criteri delle fonti elencate in precedenza.
Informazioni sullo scopo e la natura
Ferma restando la possibilità di acquisire ulteriori informazioni in base al profilo di rischio del cliente, risulta necessario reperire dati circa lo scopo e la natura della prestazione professionale / rapporto continuativo. A tal fine, si fa riferimento a:
- Le relazioni che intercorrono tra titolare effettivo e cliente e tra esecutore e cliente;
- L’attività lavorativa e
- L’instaurazione del rapporto.
Questa procedura di valutazione delle informazioni viene applicata anche in caso di prestazioni occasionali nel caso in cui sia presente un rischio tangibile di finanziamento del terrorismo o di riciclaggio.
Proprio per questa particolare fattispecie (quella in cui sia presente un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo), Banca d’Italia fornisce delle ulteriori precisazioni. Devono essere reperite, infatti, ulteriori informazioni circa il cliente, tra cui:
- Quelle riguardanti le situazioni patrimoniale ed economica oltre che quelle patrimoniali, economiche e lavorative di conviventi e familiari solo se note o facilmente conoscibili;
- La fonte da cui provengono i fondi usati nel rapporto in oggetto;
- I vari rapporti / relazioni di business che intercorrono con altri soggetti.
Tutte le informazioni che abbiamo descritto in questo paragrafo relativo allo scopo ed alla natura del rapporto vengono valutate attraverso verifiche di compatibilità dei dati. Questi confronti sono eseguiti tra:
- Le informazioni che il cliente fornisce;
- Le informazioni acquisite dai soggetti obbligati in maniera completamente autonoma.
Controllo costante del rapporto
Nelle verifiche previste per l’adeguata verifica ricade anche il controllo costante della relazione con il cliente che si estende per tutta la durata della stessa. Questo adempimento si soddisfa attraverso:
- La costante verifica e l’aggiornamento periodico delle informazioni collezionate. Questo vale anche per quelle situazioni descritte in precedenza (le situazioni che presentano criticità legate al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo) che devono essere monitorate con cautela;
- L’esame dell’operatività complessiva del cliente.
In questo caso – e portando avanti queste attività – si stabilisce quanto le operazioni effettuate siano effettivamente in linea con il profilo di rischio del cliente.
Infine, per questa fattispecie, torna utile esplicitare quanto stabilito da BdI. Ciò che emerge dalle verifiche appena descritte porta a delle conseguenze:
- Identificazione di incongruenze che possono portare alle Segnalazioni di operazioni sospette;
- Aggiornamento delle informazioni ed eventualmente dei profili di rischio;
- Esecuzione di verifiche più approfondite e dettagliate;
- Eventuale congelamento dei fondi;
- Chiusura del rapporto o astensione dall’esecuzione dell’operazione.
Adeguata verifica: riferimenti legislativi sul contenuto e la modalità
Sulle modalità di esecuzione dell’ADV ci sono numerosi richiami legislativi. Nei prossimi paragrafi andremo ad analizzare le varie fonti del diritto offrendo una panoramica dettagliata sull’argomento.
Articolo 18
Comma 2: in questo comma dell’articolo 18 si stabilisce come tutte le attività descritte in precedenza relative all’identificazione dell’esecutore, del cliente e del titolare effettivo debbano avvenire a priori. Queste attività sono da espletare prima dell’esecuzione di una prestazione o dell’inizio di un rapporto continuativo.
Comma 3: nel caso in cui la situazione presenti un basso rischio (in termini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo), l’attività di verifica delle tre figure (titolare effettivo, esecutore e cliente) può essere posticipata – nel caso in cui questo sia necessario per l’attività. Ad ogni modo, questa attività resta obbligatoria e da sbrigarsi
“al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto o dal conferimento dell’incarico”.
Una volta che il termine è scaduto e le verifiche non siano state espletate è necessario astenersi e valutare l’eventualità di una segnalazione di operazione sospetta.
Articolo 19, comma 2
In questo particolare comma dell’articolo 19 articolo si ribadisce un concetto che abbiamo già espresso più volte in precedenza ma è sempre utile ricordare. L’attività che implica l’estensione delle verifiche e dei controlli sulle figure precedentemente elencate – coerentemente con l’approccio basato sul rischio – deve essere proporzionata al livello di rischio riscontrato.
Focus: indicazioni di BdI sul profilo di rischio
In questo focus ci concentriamo sull’identificazione del profilo di rischio ai fini dell’adeguata verifica seguendo le indicazioni fornite da Banca d’Italia.
Elaborazione del profilo di rischio
Stando a quanto riportato da BdI, l’elaborazione del profilo di rischio si basa su procedure informatiche e algoritmi per quanto questo sia possibile.
I destinatari hanno il compito finale di validare la classe di rischio affidata al cliente (dopo aver verificato che quella assegnata dai sistemi informatici sia effettivamente congrua con quanto essi sanno del cliente in oggetto). Tuttavia, le nuove disposizioni di BdI stabiliscono come venga eliminata la previsione della validazione della classe di rischio per ogni caso, compreso quello di conferma.
Ci sono, correlati a quanto appena detto, diversi punti da analizzare. Tra questi:
- I destinatari, nel caso in cui avvenga un evento che possa modificare la classe di rischio del cliente, hanno l’obbligo di verificare la coerenza della classe attribuita a quest’ultimo.
- Le motivazioni devono essere messe per iscritto e molto dettagliate nel caso (eccezionale e circoscritto) in cui avvenga una limitazione dei controlli sul cliente o nel caso in cui si verifichi un abbassamento del livello di rischio.
- In questa fattispecie ci si riferisce ai gruppi. Nel caso in cui le attività di verifica siano in capo a più società, queste possono utilizzare tutte le informazioni a disposizione delle altre società del gruppo al fine di valutare il cliente.
- In seguito, ogni società fa riferimento al profilo di rischio più elevato tra ogni profilo individuato da ogni società del gruppo riferito al singolo cliente. Di conseguenza, quando una società del gruppo varia un profilo di rischio, questa lo comunica alle altre società interessate, motivandolo. Coerentemente all’approccio alla base dell’ADV già citato in precedenza, le attività che conseguono all’identificazione del profilo di rischio devono essere commisurate al profilo di rischio stesso.
- Per quanto riguarda i rapporti continuativi, il livello di rischio – tenuto sempre in considerazione – detta i tempi per la frequenza delle attività di aggiornamento della profilatura del cliente.
- Nel caso in cui il sistema informatico citato in testa al paragrafo non sia interno, bensì fornito da terze parti, i destinatari sono obbligati a conoscerne il funzionamento oltre che i criteri per l’attribuzione della classe di rischio.
Una volta che le attività di profilatura del cliente vengono espletate, quest’ultimo è inserito in una delle classi predefinite dai destinatari.
Le fonti per individuare il profilo di rischio
Tra le fonti utilizzate dai destinatari al fine di individuare il profilo di rischio dei clienti rientrano:
- Le varie relazioni che sono state pubblicate dalle autorità (giudiziarie ed investigative);
- Informazioni che provengono da fonti giornalistiche ritenuti autorevoli o da istituti statistici;
- I due rapporti adottati rispettivamente dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 14 del decreto AML che contiene l’analisi nazionale del rischio) e dalla Commissione Europea (Supranational Risk Assessment Report);
- Provvedimenti sanzionatori e comunicazioni derivanti dalle autorità di vigilanza;
- Documenti della UIF (schemi di anomalia, indicatori,…).
Fonti nel caso di rapporti con paesi terzi
In quest’ultima fattispecie prendiamo in considerazione tutte quelle operazioni che coinvolgono un paese terzo. In questo caso specifico, è compito del destinatario accertarsi che il paese in oggetto abbia dei presidi antiriciclaggio solidi. Per adempiere a questo compito di verifica, il destinatario può far riferimento a:
- Ogni relazione pubblicata dal Fondo Monetario Internazionale con riferimento al programma di valutazione del settore finanziario (FSAP).
- I documenti redatti dal GAFI: l’elenco dei paesi ad alto rischio e non collaborativi e i rapporti di valutazione reciproca.
- I rapporti dell’OCSE (Global Forum) sullo scambio di informazioni e sulla trasparenza fiscale – per individuare i paesi ritenuti a bassa trasparenza fiscale.
- Infine, i destinatari possono eseguire delle verifiche sul paese terzo. Verificare, ad esempio, se questo è soggetto ad embargo, a sanzioni o a misure legate alla proliferazione delle armi di massa o al finanziamento del terrorismo.
Adeguata verifica semplificata
Rispetto al passato, sono cambiate alcune cose in questo senso. Infatti, la situazione, in precedenza, prevedeva l’attribuzione automatica in base alla categoria delle misure di adeguata verifica semplificata. Ad oggi, invece, le cose sono diverse. Resta, di fatto, la possibilità di applicare una ADV semplificata – in termini di frequenza ed estensione dei controlli – nel caso in cui il rischio di finanziamento al terrorismo e di riciclaggio siano bassi.
A questo proposito, gli indicatori di un basso rischio sono:
- Particolari tipi di clienti, tra cui:
- Gli intermediari finanziari e bancari esplicitati nell’art. 3, comma 2 del decreto AML – con alcune eccezioni (lettere “i”, “o”, “s” e “v”) – e, sempre gli intermediari finanziari e bancari comunitari o con sede in un paese che presenta una struttura di contrasto al riciclaggio efficiente.
- Istituzioni / PA (Pubbliche Amministrazioni) / Enti che svolgono – in conformità con il diritto dell’UE – funzioni pubbliche.
- Clienti residenti in aree considerate di basso rischio.
- Società quotate su un mercato regolamentato. Queste devono già adempiere agli obblighi di comunicazione che prevedono la trasparenza della titolarità effettiva.
- Particolari servizi, operazioni, prodotti o canali distributivi. Tra gli altri:
- Forme pensionistiche complementari – escluse quelle con clausole di riscatto così come descritte dall’art. 14 del d. lgs. del 5 dicembre 2005 (n. 252) e quelle che non possono fungere da garanzia per un prestito al di fuori di quanto previsto dalla legge.
- Prodotti che intrinsecamente limitano i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Questi fattori che mitigano i rischi possono essere, ad esempio, trasparenza della titolarità o limiti di spesa. Questi prodotti – basandosi su quanto detto da Banca d’Italia – sono minimamente esposti ad un uso illecito e comprendono nel loro insieme prodotti che non consentono l’anonimizzazione del cliente/titolare effettivo e nemmeno il loro occultamento e/o prodotti con funzionalità limitate.
- Il CAP (art. 2, comma 1) descrive i contratti di assicurazione vita che rientrano in questa fattispecie. Questi, tuttavia, non devono avere un premio annuale eccedente i mille euro o un premio unico eccedente i 2.500 euro.
- Servizi/prodotti finanziari – appositamente definiti e destinati ad una clientela specifica – che hanno l’obiettivo di facilitare l’inclusione finanziaria.
- Regimi di previdenza (e affini) che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti – i contributi, in questi regimi, vengono versati direttamente detraendoli dalla retribuzione del lavoratore.
Adeguata verifica rafforzata
Al contrario, l’adeguata verifica rafforzata è da intendersi per tutte quelle situazioni ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo – questa valutazione può derivare sia da un’analisi del destinatario stesso che da delle previsioni normative specifiche.
Così come abbiamo visto per l’ADV semplificata, i fattori che possono determinare un alto rischio si possono riassumere in un elenco.
- Fattori di rischio che dipendono dal titolare effettivo, dal cliente o dall’esecutore.
- Ulteriori fattori di rischio che fanno riferimento a prodotti, canali distributivi, servizi e operazioni.
- Rispetto alla lista precedente, qui si aggiunge una terza componente: i fattori di rischio derivanti dalla geografia (aree geografiche, paesi considerati a rischio,…)
Compito dei destinatari è quello di dettagliare – all’interno della documentazione relativa ai controlli, misure e procedure AML – gli score d’importanza relativi ai singoli fattori di rischio relativi alle aree geografiche (o ai paesi) riferendosi sempre agli scopi ed alla natura del rapporto continuativo in essere.
Le anomalie per l’ADV rafforzata
Ci sono alcuni campanelli d’allarme che possono accendere il dubbio su una determinata operazione. Le finalità e il contesto di quelle operazioni che presentano importi elevati (o finalità non del tutto chiare) conducono ad un controllo più stretto.
Proprio a questo proposito, Banca d’Italia fornisce una lista indicativa che racchiude alcuni schemi anomali:
- Insoliti schemi di comportamento rispetto a quanto il cliente fa quotidianamente o rispetto a quanto clienti terzi fanno quotidianamente, rispetto anche a servizi e prodotti analoghi.
- Operazioni che presuppongono un importo più alto di quello che il destinatario – in base alla conoscenza che esso ha del cliente e dello scopo/natura del rapporto continuativo in essere – si aspetta.
- Ulteriori operazioni che – rispetto ad operazioni assimilabili che comprendono clienti, servizi o prodotti analoghi – si presentano molto complesse.
Adeguata verifica rafforzata: le fonti legislative
I riferimenti legislativi sull’adeguata verifica comprendono l’articolo 24 e il 25, Nello specifico, il comma 5 dell’articolo 24 fornisce le casistiche che prevedono l’applicazione obbligatoria dell’ADV rafforzata. Nello specifico:
-
Clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
-
Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
-
Rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.
-
I clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.
Si applicano le misure di adeguata verifica rafforzata nel caso in cui ci sia un rischio alto per quei clienti che non ricoprono cariche pubbliche da un periodo più lungo di un anno.
Infine, nel caso in cui il destinatario non sia in grado di terminare gli adempimenti richiesti dall’ADV rafforzata, questo non può performare l’operazione / iniziare il rapporto continuativo. Quindi il rapporto in essere viene terminato e si deve valutare se mandare o meno una SOS.
Le soluzioni per l’adeguata verifica
Sadas propone le soluzioni SH_ADV e SH_Prof_Risk per adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
SH_ADV: come gestire gli adempimenti ADV
Tra le soluzioni Sadas per l’adeguata verifica figura SH_ADV. Questa soluzione permette di raccogliere e storicizzare i questionari identificativi del cliente e le informazioni ottenute durante il processo di Adeguata Verifica, come richiesto dalla normativa antiriciclaggio.
Le voci dei questionari da sottoporre al cliente possono essere personalizzate in sede di implementazione, nel rispetto delle disposizioni normative del decreto 231 e tenuto conto delle esigenze espresse dagli intermediari.
A completamento di SH_ADV, Sadas propone WF_ADV, uno strumento di controllo e integrazione di tutto il processo per la valutazione della clientela tenendo conto della rischiosità del cliente o di eventi esterni (questi controlli sono necessari all’inizio di un rapporto e/o operazione) e può comprendere sia i questionari di identificazione che le schede valutative dei clienti.
Tale workflow controlla l’iter di arricchimento dati e di valutazione della clientela in ambito antiriciclaggio e permette una gestione e controllo periodico dell’adeguata verifica del cliente tramite la consultazione e compilazione dei questionari cliente e delle schede di valutazione, il tutto rispettando i processi autorizzativi definiti tra i vari attori (amministratore, gestore, delegato e unità operative).
I questionari di approfondimento, attivati manualmente o automaticamente in caso di variazione di fascia o di scadenza dell’adeguata verifica del cliente, permettono una visione aggiornata del rischio, sul quale vengono modulate l’intensità e la frequenza degli obblighi di adeguata verifica, in maniera proporzionale, come richiesto dal decreto.
SH_Prof_Risk: profilazione del rischio
Il modulo SH_Prof_Risk, d’altro canto, supporta le attività di profilazione del rischio e di valutazione dei comportamenti della clientela, grazie ad un insieme di regole e algoritmi standard basati sugli schemi della UIF.
La soluzione garantisce, inoltre, la tracciabilità dei criteri utilizzati per le valutazioni e il mantenimento dello storico dei profili di rischio assegnati a ciascun soggetto.
Il modulo si basa sulla raccolta dei dati caratteristici dei clienti e della loro operatività, i quali vengono confrontati con gli schemi comportamentali pubblicati dalla UIF, così da giungere ad un metodo oggettivo di valutazione del rischio, secondo parametri definiti insieme all’intermediario.
Sadas – grazie anche alla sua competenza tecnica e alla tecnologia proprietaria Sadas Engine – offre soluzioni innovative e personalizzate per gli intermediari finanziari ed i soggetti obbligati.
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