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AML gambling – in questo articolo andremo ad analizzare la tematica relativa alle disposizioni antiriciclaggio legata al mondo del gioco d’azzardo. Il tema, sempre più attuale, verrà analizzato prendendo in considerazione:

  • AML gambling: il quadro normativo di riferimento;
    • Il quadro normativo dettato da uno scenario internazionale;
  • Gioco d’azzardo e antiriciclaggio: i rischi;
  • AML gambling: i soggetti obbligati;
    • Gli operatori di gioco e i relativi obblighi;
  • AML gambling ed anomalie: il sospetto;
    • Il primo decreto del 2011;
    • La comunicazione UIF del 2013;
  • Le segnalazioni;
    • AML gambling: gioco fisico;
    • AML gambling: gioco online;
  • Gioco d’azzardo e antiriciclaggio: quali sono le sanzioni;
  • La UIF e i controlli antiriciclaggio;
  • Le soluzioni per i soggetti obbligati.

AML Gambling

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AML gambling: il quadro normativo di riferimento

Come prima cosa, valutiamo il contesto normativo di riferimento relativo all’AML gambling. A questo proposito, per combattere il fenomeno dell’antiriciclaggio nel gioco d’azzardo, sono stati ideati diversi regolamenti preventivi. Questi provvedimenti hanno l’obiettivo specifico di combattere i fondi di provenienza illecita regolamentando, specificamente, i settori più a rischio.

Il GAFI, acronimo che indica il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale, nato ormai 30 anni fa, ha proposto le cosiddette 40 raccomandazioni. Questo set di regole funge da “ispirazione” per gli stati che calibrano – in base ad esse – gli sforzi per la battaglia al riciclaggio.

Un’altra importante fonte in materia è rappresentata dal decreto legislativo 90 del 25/05/2017 a recepimento della Direttiva UE 2015/849. Questo decreto si inserisce a completamento del decreto 231 del 21/11/2007 (il decreto antiriciclaggio) e dell’ulteriore decreto per la lotta al finanziamento del terrorismo – d.lgs. 22/06/2007 arricchendo ulteriormente il panorama legislativo italiano in materia di antiriciclaggio. Con l’introduzione di questo nuovo decreto si punta ad un approccio più europeo che concentra i suoi sforzi sul concetto chiave di approccio basato sul rischio. Questo nuovo principio cardine funge da bussola per l’individuazione dei conseguenti controlli e delle misure preventive. Inoltre, il decreto in oggetto, pone l’accento su altre tematiche fondamentali come:

  • L’importanza chiave attribuita alle FIU – Financial Intelligence Units – le cui funzioni vengono ampliate;
  • Il focus particolare sulla trasparenza delle informazioni riguardati il titolare effettivo di trust e società;
  • I criteri relativi alle sanzioni per i soggetti che non adempiono agli obblighi antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Il nuovo impianto normativo pone l’accento sulla cooperazione tra le varie istituzioni: giudiziarie, amministrative ed investigative e si concentra, come detto, su alcuni punti cardine:

  • L’UIF – la Finance Intelligence Unit nazionale – viene potenziata di significato. Essa è indipendente ed autonoma rispetto alla Banca d’Italia – dove è collocata e ha il compito di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e dei flussi finanziari;
  • Inoltre, viene incentivato lo scambio di informazioni tra l’autorità giudiziaria e la UIF stessa per quanto riguarda i reati di finanziamento al terrorismo e di riciclaggio.

Il quadro normativo dettato da uno scenario internazionale

L’economia, in seguito allo sviluppo tecnologico e all’abbattimento delle frontiere spazio-temporali, è diventata globale. Di conseguenza, lo scenario dei rischi legati alle attività di riciclaggio si è ampliato e i destinatari della normativa sono tenuti ad effettuare operazioni ed implementare misure idonee a fronteggiare questi rischi in evoluzione.

La normativa, infatti, non si riferisce più soltanto agli intermediari finanziari ma si estende ad una platea sempre più vasta di soggetti – che andremo ad elencare nel paragrafo dedicato ai soggetti obbligati. Questi soggetti che operano in settori ritenuti a forte rischio devono adempiere a determinati obblighi – ferma restando la necessità di essere a conoscenza della propria clientela e del fatto che le operazioni siano tracciabili – quali:

  • La segnalazione di operazioni sospette alla UIF;
  • Un nuovo regime relativo all’adeguata verifica della clientela – nell’articolo linkato è possibile trovare lo scenario di riferimento relativo alle disposizioni sull’ADV;
  • Persiste la possibilità di utilizzare archivi informatizzati (AUI) per l’archiviazione dei dati ed è previsto un regime semplificato per la conservazione degli stessi.

Il focus particolare posto sul settore del gioco avviene in seguito al primo esercizio nazionale di analisi dei rischi, condotto nel 2014 dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF). Proprio per questo motivo, il decreto 231/2007 dedica il Titolo IV alle reti distributive.

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Gioco d’azzardo e antiriciclaggio: i rischi

Il mondo del gioco d’azzardo – nell’ultimo periodo – ha affrontato cambiamenti significativi. Moltissimi nuovi player sono entrati in questo mercato in continua espansione. L’ovvia conseguenza di questa espansione settoriale è l’attenzione delle autorità. A questo proposito, infatti si dimostra necessaria una regolamentazione attenta che riesca a prevenire e limitare i comportamenti criminali.

Le azioni che sono state intraprese in questo senso sono molteplici, ad esempio:

  • Il primo report del GAFI, datato 2009,  ha evidenziato i primi rischi in materia di gaming. Sotto i riflettori i rischi legati alle attività dei casinò – attività estremamente cash intensive che presentano numerosi rischi.
  • Sempre il GAFI, con le raccomandazioni del 2012, ha esteso la regolamentazione AML dei casinò ad una più ampia gamma di soggetti come le sale da gioco fisiche a distanza.
  • Terza Direttiva (a livello comunitario): vengono implementate misure di sicurezza atte a monitorare l’attività dei casinò online.
  • Quarta Direttiva: l’ampia di soggetti inclusi viene ulteriormente ampliata. I prestatori di servizi di gioco d’azzardo vengono individuati come particolarmente soggetti ad infiltrazioni criminali – per questo motivo, attraverso la direttiva, a questi soggetti vengono imposti dei controlli più stringenti al pari delle categorie indicate in precedenza. All’interno di questa categoria ricade una vasta gamma di servizi (come ad esempio il poker – sia online che offline – e tutti i giochi di sorte in generale). Tra gli obblighi imposti ai prestatori di tali servizi ricade quello di adeguata verifica della clientela per quanto riguarda le operazioni superiori ai 2.000€ di importo o le operazioni (di qualsiasi importo) considerate sospette. Inoltre, alle autorità competenti vengono attribuiti dei

    “poteri di vigilanza rafforzati”.

  • In ultima istanza, il rapporto della Commissione Europea del 2017 sottolinea come il gioco d’azzardo sia particolarmente esposto a rischi relativi al riciclaggio.

Tra i vari documenti – a livello nazionale – che evidenziano i rischi legati a questa tipologia di attività, abbiamo:

  • Rapporto CSF (2014): con la partecipazione della UIF viene evidenziato come questa materia specifica sia particolarmente redditizia per le organizzazioni criminali e il rapporto stesso evidenzia gli schemi principali messi in atto da queste organizzazioni per la truffa dei consumatori e dello stato.
  • GAFI – Rapporto di Mutual Evaluation (2016): la metà dell’intero settore del gioco – composto da VLT (Videolotteries) e gioco online – registra pesanti investimenti da parte delle organizzazioni criminali.

Come si evince dalla considerevole mole di reportistica prodotta in merito, le infiltrazioni criminali nel settore sono numerose ed avvengono attraverso i metodi più disparati:

  • Sul mercato c’è una forte presenza di gioco online illegale che può proliferare grazie alla natura senza confini della modalità online.
  • Inoltre, varie società prestatori di tali servizi fanno regolarmente uso di prestanomi.

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AML gambling: i soggetti obbligati

Sono state apportate modifiche significative in materia di AML per quanto riguarda il settore del gaming dal nuovo decreto antiriciclaggio. In prima istanza, si opera una chiara distinzione tra:

  • Concessionario di gioco: il soggetto giuridico che offre i servizi di gioco per conto dello stato;
  • Esercenti: i titolari delle attività commerciali presso cui si svolgono le attività di gioco;
  • Distributori: le imprese che effettuano per conto dei concessionari la gestione delle attività di gioco.

Questa distinzione è stata effettuata a partire da quanto stabilito dal nuovo decreto AML che stabilisce come l’attività di gioco sia svolta dai prestatori su concessione da parte dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

La distinzione appena enunciata risulta fondamentale per un’altra ragione: ogni diverso attore di questo processo, infatti, ha dei precisi obblighi in termini di antiriciclaggio che da rispettare.

Gli operatori abilitati dall’ADM possono essere racchiusi nelle tre categorie seguenti:

  1. operatori di gioco on line che offrono giochi, con vincite in denaro, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione;

  2. gli operatori di gioco su rete fisica che offrono giochi, con vincite in denaro, anche attraverso distributori ed esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati;

  3. i soggetti che gestiscono case da gioco (i casinò).

Inoltre, per quanto riguarda la parte online del settore, è stata prevista una definizione specifica di “conto di gioco”. Esso è:

il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le attività di ricarica e i prelievi, e del “contratto di conto di gioco”, ossia il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario per l’apertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la partecipazione al gioco a distanza.

Differente, invece, è il discorso relativo al gioco fisico. Il concessionario, in questo caso, si avvale di distributori terzi, come abbiamo visto in precedenza. A carico dei distributori ricadono alcuni obblighi sanciti dal Titolo IV del decreto AML: questi devono garantire l’adempimento a dei requisiti di conservazione e di identificazione. Il motivo per cui sono proprio i distributori a dover adempiere ai suddetti obblighi è molto semplice: sono a diretto contatto con la clientela e dispongono di tutte le informazioni necessarie per espletare le operazioni richieste dal regolamento AML. Rimane comunque in capo ai concessionari la responsabilità in ordine all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione.

Relativamente a questi obblighi, però, è da menzionare anche il novellato d.lgs. n. 231/2007 che prevede, tra le altre:

  1. il potere in capo ai concessionari di adottare misure per la mitigazione dei rischi ai quali sono esposti i canali distributivi di cui si avvalgono;

  2. specifiche disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione in capo alla rete distributiva, ferma restando la  responsabilità del concessionario;

  3. più pregnanti compiti di regolamentazione e di controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli circa l’osservanza degli adempimenti antiriciclaggio posti a carico dei concessionari, e dei conseguenti poteri sanzionatori.

Gli operatori di gioco e i relativi obblighi

In questo paragrafo andiamo ad analizzare nello specifico gli obblighi legislativi in capo ad ogni singolo attore coinvolto nel processo. Gli operatori abilitati dall’ADM – citati nell’elenco del paragrafo precedente – devono adempiere agli obblighi di:

  • Segnalazione di operazioni sospette;
  • Adeguata verifica;
  • Conservazione;

In ultima istanza, questi devono adempiere anche alle disposizioni dettate dagli articoli 52-54 del decreto AML. Queste disposizioni prevedono, nel dettaglio:

  • l’onere, per i concessionari, di implementare misure adeguate per limitare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che affliggono la rete di distributori terzi di cui i concessionari stessi si avvalgono – art. 52.
  • L’articolo 53, d’altro canto, propone una netta separazione tra gioco fisico e gioco a distanza.
    • Gioco fisico: la regolamentazione prevede che siano gli esercenti e i distributori ad assolvere gli obblighi di identificazione della clientela e di conservazione. Come già citato in precedenza, l’obbligo di identificazione appena descritto sussiste nel caso in cui un giocatore effettui una giocata di importo pari o superiore ai 2.000€ – a prescindere dal numero di scommesse effettuate per giungere a tale importo e qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Con giocate di questo ammontare, inoltre, l’analogo obbligo deve essere rispettato anche dai gestori delle case da gioco. Diverso, invece, il discorso per i giochi attraverso videolotteries: in questo caso gli adempimenti devono essere rispettati per ogni ticket emesso al di sopra dei 500€. I dati registrati relativamente all’operazione e al cliente sono inviati al concessionario entro 10 giorni.
    • Gioco online: gli operatori, in questo caso, effettuano le attività di identificazione e verifica ogniqualvolta un nuovo giocatore apre o modifica un conto di gioco – nominativo come da definizione enunciata in precedenza. Inoltre, sarà possibile per i giocatori ricaricare suddetti conti solamente attraverso mezzi di pagamento che garantiscano tracciabilità. L’articolo 53, inoltre, specifica come gli operatori in questione debbano conservare per 10 anni le informazioni relative a:
      • dati identificativi conferiti dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco;

      • data di ogni operazione di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonché al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento impiegati;

      • indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell’operatore di gioco on line, esegue le suddette operazioni.

AML gambling ed anomalie: il sospetto

I prestatori di servizi di gioco, similmente agli altri soggetti obbligati, devono comunicare alla UIF le segnalazioni di operazioni sospette nel caso in cui:

“sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.

Nello specifico:

  • Il sospetto deriva dall’operazione e dalle sue caratteristiche. Inoltre, nel caso in cui l’operatore sia a conoscenza di altre informazioni inerenti al soggetto delle operazioni atte ad alimentare il sospetto, questo deve eseguire la comunicazione.
  • Di conseguenza, secondo l’approccio basato sul rischio, le operazioni volte a valutare i clienti devono essere commisurate al rischio di riciclaggio presente che può essere desunto da molteplici fattori.

Il settore del gioco, però, in materia di operazioni sospette ha delle “agevolazioni” particolari – la UIF, infatti, ha determinato alcuni indicatori particolari che segnalano le anomalie in un primo decreto datato 2011 (successivamente affiancato da un altro decreto l’anno dopo ed ulteriormente ribaditi in un comunicato finale risalente al 2017).

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Il primo decreto del 2011

Il primo decreto emanato dalla UIF – risalente al 2011 – stabilisce gli indicatori di anomalia citati in precedenza. Tuttavia, questo non si limita alla sola individuazione di indicatori e contenuto delle SOS, ma fornisce indicazioni molto preziose circa le fattispecie concrete che rappresentano situazioni anomale. Nello specifico:

  • Usufruire di mezzi di moneta elettronica frequentemente (a maggior ragione se si tratta di strumenti non nominativi) per operazioni ad importi considerevoli;
  • Tentare di introdursi in una sala da gioco privi di documenti o con biglietti falsi;
  • Muovere cifre ingenti di denaro tra conti di gioco e – per quanto riguarda i conti di gioco – anche operazioni di chiusura o apertura di questi con modalità anomale;
  • Acquisire o liberarsi di grandi quantità di gettoni;
  • Giocare importi molto elevati o addirittura eccessivi oppure frazionati in più giocate senza una giustificazione.

Il decreto antiriciclaggio, a complemento, offre gli schemi di comportamento anomalo che possono aiutare ad individuare il “sospetto” delle operazioni.

La comunicazione UIF del 2013

Il settore dell’AML gambling, inoltre, trova ulteriore regolamentazione in una comunicazione datata 2013 pubblicata sempre dalla UIF successiva ad un’analisi svolta a quattro mani con la GdF e l’ADM. In questo documento specifico si evidenziano gli elementi particolari che caratterizzano il settore del gaming come particolarmente rischioso a causa delle attività criminali. Nello specifico:

  • La possibilità di manomettere gli apparecchi installati per il gioco in tutta la nazione;
  • I flussi finanziari molto alti che si muovono sia online che offline;
  • Il fatto che numerosi player esteri possano operare nel mercato senza essere controllati dall’ADM;
  • Il contante – mezzo di pagamento non tracciabile.

In seguito, la comunicazione in oggetto identifica degli schemi anomali che si completano. Ognuno di questi schemi è indirizzato a soggetti specifici poiché si riferisce ad un singolo step del processo relativo all’attività illecita:

  • Schema uno: per coloro che sono soggetti agli obblighi AML (non operatori di gioco). Per individuare qualche esempio concreto: istituti di moneta elettronica, banche, Poste Italiane,… che sono esposti a notevoli rischi – di varia natura – nel caso in cui operassero con giocatori fraudolenti o prestatori di servizi di gioco.
  • Schema due: diretto a chi svolge attività propria degli operatori.

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Le segnalazioni

Per quanto riguarda le segnalazioni, ci sono molti dati interessanti che emergono dal rapporto prodotto dalla UIF nel 2016. Questo rapporto ci permette di avere uno spaccato realistico della situazione attuale e di comprendere lo scenario di riferimento dell’AML gambling.

Il primo dato importante da sottolineare è il trend – che si conferma positivo – relativo alle SOS inoltrate da operatori non finanziari. In un anno (dal 2015 al 2016) si registra un aumento del 38.6% (passando da 1.864 a 2.584) e la rappresentanza più nutrita di questi soggetti segnalanti è proprio quella relativa ai gestori di scommesse e giochi.

AML gambling: gioco fisico

Per quanto riguarda il gioco fisico, da sottolineare con particolare attenzione le situazioni legate a:

  • videolotteries;
  • scommesse a quota fissa.

E’ necessario un occhio di riguardo per quanto riguarda queste fattispecie a causa della prassi – molto comune – del contante, largamente utilizzato per le giocate che non superano la soglia. Per quanto riguarda le videolotteries (o VLT), molte segnalazioni riguardavano proprio le incongruenze relative ai ticket che aumentano i sospetti circa i flussi di denaro di provenienza incerta. Questo strumento può essere utilizzato proficuamente per “ripulire del denaro” in maniera molto efficiente: è infatti possibile giocare inserendo delle banconote ed il giocatore – in ogni momento – può interrompere la giocata e presentare un ticket col credito residuo allo sportello per farlo convertire in denaro. Il report in oggetto richiama questo concetto e, a riguardo, si esprime così:

“in linea teorica, tali apparecchiature offrono la possibilità di conferire apparente legittimazione a somme di denaro contante di origine ignota, garantendone la trasformazione in ticket al portatore, a loro volta liquidabili mediante bonifici o assegni circolari”.

Inoltre, tra le varie anomalie segnalate alla UIF se ne riscontrano molteplici legate alla struttura commerciale utilizzata dai concessionari oltre che ai deficitari controlli di adeguata verifica posti in atto. Non mancano le incongruenze legate agli eventi sportivi di alto profilo oltre che quelle connesse ad eventi di “media” probabilità: attraverso più scommesse si copre l’intero ventaglio di probabilità in modo da essere certi della vincita e “lavare” del denaro che – attraverso vincita – diventerebbe pulito.

AML gambling: gioco online

Per quanto riguarda il comparto online del gaming viene esplicitato come sia considerato rischioso l’uso di piattaforme informatiche di provenienza estera che non sono in possesso delle dovute autorizzazioni. Le criticità in questo settore si concentrano per la maggior parte sul cosiddetto “conto di gioco“. Questi conti vengono di frequente ricaricati con denaro di provenienza dubbia (carte di credito duplicate o sottratte al legittimo proprietario) o attraverso le scratch cards – quella particolare tipologia di carta acquistabile in contanti.

Il vasto spettro delle anomalie si estende anche ai giochi d’abilità – quelli che presuppongono un’effettiva abilità del giocatore per poter vincere. Relativamente a questa tipologia di giochi, così si esprime la UIF nel rapporto sopra citato:

dette pratiche collusive sarebbero utilizzate per giocare in modo concertato a danno di terzi partecipanti al torneo, oppure per dissimulare trasferimenti di denaro. A tale attività fanno da corollario fenomeni di furto dell’identità digitale, finalizzati all’attivazione di conti di gioco alimentati da carte di pagamento sottratte e impiegate per simulare attività di gaming la cui unica finalità è quella di consentire un trasferimento di disponibilità tra i giocatori e la connessa monetizzazione”.

Gioco d’azzardo e antiriciclaggio: quali sono le sanzioni

Un altro aspetto fondamentale legato all’AML gambling è quello legato al controllo ed alla supervisione. In capo a queste attività c’è l’ADM. L’ADM, nonostante non venga riconosciuta come “Autorità di vigilanza di settore” ha la facoltà di emettere concessioni.

Tra le varie funzioni dell’ADM ricade:

  • Regolamentazione;
  • Controllo;
  • Indirizzo;
  • Coordinamento

attraverso:

  • Linee guida;
  • Standard tecnici;
  • Protocolli d’intesa con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza;
  • Attività di verifica sui concessionari e sui dati presentati in sede di apertura di conti di gioco.

La guarda di finanza, inoltre, deve a controllare che le misure AML vengano rispettate. Un ulteriore compito della GdF è l’accertamento oltre che la contestazione delle violazioni in materia.

Per quanto riguarda le sanzioni è prevista un’ammenda variabile da 1.000€ a 10.000€ per esercenti e distributori non in linea con quanto previsto dagli obblighi di conservazione ed ADV che possono arrivare fino al doppio in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

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La UIF e i controlli antiriciclaggio

A corollario del nostro discorso sull’AML gambling parliamo dei controlli: una breve premessa circa l’operato dell UIF che 5 anni fa – precedendo addirittura il CSF – ha per la prima volta eseguito delle ispezioni dei principali concessionari di gioco. Questa attività ispettiva ha permesso una conoscenza molto più approfondita del mondo del gaming e dei player che lo popolano.

I controlli, in generale, sono in capo al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Per quanto riguarda le comunicazioni alla UIF, invece, è essa stessa a preoccuparsi dei controlli inerenti.

Le soluzioni per i soggetti obbligati

Sadas ha pensato a delle soluzioni ideali per coloro che sono obbligati ad adempiere agli obblighi AML. Nello specifico la suite di Sadas per l’antiriciclaggio presenta molteplici componenti volte ad affrontare il tema AML a 360 gradi. Un classico esempio di questi recenti sviluppi è SH_Co, il nuovo servizio Sadas per le comunicazioni oggettive.

Per i soggetti interessati, con le soluzioni Sadas, è possibile far fronte anche alle tematiche relative alle segnalazioni di operazioni sospette: SH_Sos e SH_Workflow_Sos.

  • SH_Sos: questa innovativa soluzione permette di tracciare in maniera capillare l’andamento comportamentale dei clienti e di tracciarlo seguendo le linee guida dettate dalla UIF – risultando quindi in compliance con la normativa antiriciclaggio descritta in precedenza. Il monitoraggio degli inattesi è fondamentale per tenere traccia di tutte quelle attività che si scostano dalla consueta operatività generando incongruenze ed anomalie. Il prodotto lavora in maniera molto intuitiva: valutando l’as is relativo all’operatività aziendale in relazione agli schemi comportamentali forniti dalla UIF. In questo modo risulta semplice valutare i comportamenti in base al loro livello di priorità generando gli inattesi.
  • SH_Workflow_Sos: la seconda innovativa soluzione Sadas relativa alle segnalazioni di operazioni sospette – entrambe, tuttavia, rientrano nel più ampio dettaglio della offerta prodotti Sadas, che racchiude l’apposita suite antiriciclaggio. SH_Workflow_Sos permette di gestire gli inattesi in modo da garantire una reazione pronta ed efficiente dei controlli in completa compliance con la normativa.

Per maggiori informazioni circa i prodotti Sadas sulle SOS, contattaci cliccando sul pulsante sottostante. Per un Free Trial della nostra tecnologia Sadas Engine, è sufficiente cliccare sul link:

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