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La recente Pronuncia “Lexitor”, della Corte di Giustizia Europea (CGUE) dell’11 settembre 2019, ha sovvertito
la prassi, consolidatasi negli ultimi anni nel settore bancario, secondo la quale, in caso di estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto dello stipendio, il cliente avrebbe avuto diritto alla retrocessione dei cosiddetti costi “recurring” (ricorrenti, proporzionali alla durata del finanziamento) ma non anche dei costi “up front” (istantanei). La CGUE, con la citata Pronuncia, ha invece stabilito che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla retrocessione di tutti i costi del credito, a norma dell’art. 16 comma 1 della Direttiva 2008/48/CE (Credito ai Consumatori) da rimborsarsi secondo il criterio proporzionale, equiparando quindi i costi istantanei a quelli ricorrenti.
In questo contesto SADAS ha sviluppato una procedura per la determinazione del danno potenziale in cui potrebbe incorrere l’Intermediario Finanziario in caso di richiesta di rimborso da parte dei clienti, per il calcolo dell’importo degli oneri dovuti al cliente, per la simulazione dell’importo degli oneri rimborsabile utilizzando le diverse modalità di calcolo derivanti dalle differenti interpretazioni della Direttiva Europea.