Segnalazioni di Operazioni Sospette – SOS
Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) – in questo articolo ci proponiamo di trattare in maniera esaustiva e completa la tematica relativa alle Segnalazioni di Operazioni Sospette. Nello specifico, tratteremo i seguenti argomenti:
- Segnalazioni di Operazioni Sospette: definizione e soggetti obbligati
- SOS: la valutazione del sospetto
- SOS: Modalità delle segnalazioni specifiche per gli intermediari
- Segnalazioni di Operazioni Sospette: le segnalazioni
- Segnalazioni di Operazioni Sospette: l’analisi delle segnalazioni da parte della UIF
- SOS: gli articoli del decreto che le regolamentano
- SH_Detection, SH_Sos e SH_Workflow_Sos: le soluzioni per le SOS di Sadas
Segnalazioni di Operazioni Sospette: definizione e soggetti obbligati
Il decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n. 90 nel 2017, dopo aver trattato i numerosi obblighi antiriciclaggio che i soggetti destinatari della normativa devono rispettare, già visti all’interno della nostra guida all’AML, disciplina agli artt. 35 e ss. gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
Le attività di prevenzione svolte dai soggetti obbligati hanno il loro culmine nella Segnalazione di operazione sospetta (c.d. SOS), ove portano all’attenzione dell’Unità di Informazione Finanziaria le operazioni per le quali
“sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.
I soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni sulle segnalazioni sono:
- Intermediari bancari e finanziari;
- Altri operatori finanziari;
- Professionisti nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria;
- Altri operatori non finanziari;
- Prestatori di servizi di gioco;
- Società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari.
Per quanto riguarda:
- Enti finanziari ed
- Enti creditizi
si applicano i regolamenti comunitari in vigore tra cui Reg. UE 1509/2007 (Corea del Nord), Reg. UE 267/2012 (Iran) e Prov. 27/05/2009 emanato dalla BdI i quali allargano l’obbligo di segnalazione alla sola ipotesi di sospetto per quanto riguarda il possibile finanziamento di programmi mirati alla distribuzione di armi di distruzione di massa.
SOS: la valutazione del sospetto
In questo paragrafo vediamo quali sono gli elementi che fanno sì che un’operazione venga definita come sospetta. Il sospetto deve essere desunto dalla valutazione a 360 gradi della specifica operazione. Deve essere preso in considerazione ogni elemento soggettivo ed oggettivo riguardante l’operazione stessa.
Ci sono vari elementi di un’operazione su cui basare il sospetto:
- entità;
- caratteristiche;
- natura;
- collegamenti o frazionamenti;
- qualsiasi circostanza (di cui i soggetti obbligati sono a conoscenza grazie al ruolo che ricoprono)
tutti questi elementi, sommati alla tipologia di attività e alla capacità economica degli operatori coinvolti nelle operazioni in esame, determinano un eventuale sospetto circa la singola operazione.
Lo stesso decreto citato in precedenza cerca di agevolare i soggetti obbligati fornendo degli strumenti che possono aiutare nell’identificazione delle operazioni sospette. I due strumenti predisposti per questo scopo sono:
- Gli indicatori di anomalia promossi dalla UIF che si occupa anche del loro aggiornamento. Questi indicatori vengono aggiornati sempre in seguito ad un’approvazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria;
- In secondo luogo abbiamo i modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali che, anche in questo caso, vengono emanati dalla UIF.
SOS: Modalità delle segnalazioni specifiche per gli intermediari
Per le modalità in cui si devono svolgere le segnalazioni degli intermediari finanziari, bisogna fare riferimento all’art. 36 del decreto antiriciclaggio, come modificato nel 2017. Innanzitutto, gli intermediari
“si avvalgono, anche mediante l’ausilio di strumenti informatici e telematici, di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall’analisi dei dati e dalle informazioni conservati.”
È il responsabile dell’ente, cui spetta l’amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela, che deve comunicare, senza ritardo, le operazioni valutate come sospette al legale rappresentante o ad altro soggetto delegato. Spetterà a quest’ultimo, titolare della funzione di segnalazione, esaminare le segnalazioni ricevute e, nel caso consideri fondati i sospetti, trasmetterle alla UIF, eliminando il nome del soggetto segnalante.
Segnalazioni di Operazioni Sospette: le segnalazioni
In questa sezione andremo ad analizzare i vari aspetti riguardanti le segnalazioni.
Segnalazioni di Operazioni Sospette: l’analisi delle segnalazioni da parte della UIF
I controlli della UIF sulle anomalie che possono fare riferimento a potenziali rischi per il riciclaggio o per il terrorismo sono serrati riguardo:
- strumenti e categorie di pagamento;
- realtà economiche territoriali ben precise;
- alcuni settori economici considerati più rischiosi di altri.
Questi elementi vengono calibrati facendo riferimento all’analisi nazionale dei rischi.
Una volta che la UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette, però, cosa succede?
A segnalazione ricevuta, la UIF, si adopera nell’esecuzione di un’analisi finanziaria relativa alle segnalazioni stesse. L’analisi comprende una moltitudine di attività che hanno degli scopi ben precisi, tra cui:
- identificare ogni collegamento legato alla segnalazione;
- rintracciare la “strada” percorsa dai flussi che sono oggetto di segnalazione e tentare di identificare il movente sottostante l’operazione stessa;
- evidenziare il contesto originario.
La UIF, tuttavia, svolge queste analisi finanziarie attraverso molteplici canali, come:
- dati provenienti dagli archivi della UIF stessa o dagli archivi di altri enti, autorità o organi;
- i risultati derivanti dagli studi e dalle ispezioni effettuate dalla UIF stessa.
Al fine di raggiungere l’obiettivo di eseguire analisi finanziarie accurate e precise, è possibile per la UIF fare delle richieste aggiuntive indirizzate al soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta. Allo stesso tempo, è possibile per la UIF reperire ulteriori informazioni da altri soggetti allo stesso tempo obbligati, alle PA ed è inoltre consentito lo scambio di dati con autorità estere che svolgono funzione analoga.
Una volta che le analisi svolte dalla UIF sono terminate, a chi vengono destinati i risultati? Qual è il successivo step del processo?
Bisogna precisare come, la UIF, comunichi:
- all’NSPV (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria) e alla DIA (Direzione Investigativa Antimafia) i risultati del lavoro di analisi effettuato e le segnalazioni di operazioni sospette che possano presentare rischi legati al finanziamento del terrorismo o al riciclaggio. Inoltre, viene tenuto – per un periodo di 10 anni – a disposizione uno storico di tutte le segnalazioni che non sono state comunicate in modo da facilitare, se necessario, un’ulteriore attività investigativa.
- Ogni informazione in riferimento alle SOS pervenute alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo in modo che l’ente possa eseguire i controlli legati alla singola segnalazione e verificare una eventuale correlazione con dei procedimenti giudiziari già in essere.
- Tutti i risultati degli studi eseguiti dalla UIF vengono forniti ad una moltitudine di soggetti tra cui:
- L’agenzia delle dogane e dei monopoli;
- Le autorità di vigilanza settoriali;
- Il ministero della giustizia e quello dell’economia e delle finanze;
- Le forza di polizia;
- Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
A conclusione del processo, la UIF – in seguito al confronto con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la Direzione Investigativa Antimafia – attraverso PEC, effettua la comunicazione degli esiti delle SOS al soggetto segnalatore. Tutto il processo riguardante le segnalazioni di operazioni sospette è anonimo. Proprio per questo motivo ci si riferisce agli articoli 36 e 38 che stabiliscono come:
- La SOS è necessario che sia spogliata di ogni dato identificativo relativo al soggetto che la effettua;
- L’identità del soggetto segnalante può essere richiesta dall’autorità giudiziaria solamente attraverso un decreto che espliciti la motivazione. L’autorità – al fine di richiedere l’identità del soggetto segnalante – deve ritenere assolutamente necessario che questo possa aiutare ad accertare i reati in essere;
- Tutti gli ordini professionali ed i soggetti obbligati che internamente ricevono segnalazioni di operazioni sospette dai propri iscritti, hanno l’obbligo di implementare misure che assicurino la privacy della persona che effettua la SOS;
- L’identità del soggetto segnalante e allo stesso tempo dei soggetti obbligati che hanno proceduto con l’invio della SOS, deve essere omessa dagli organi investigativi nel caso in cui questi ultimi trasferiscano la segnalazione all’autorità giudiziaria.
SOS: gli articoli del decreto che le regolamentano
Per quanto riguarda le segnalazioni di operazioni sospette, queste sono regolamentate dagli articoli 35, 36 e 37 del Decreto legislativo 231/2007, come modificato dal D.lgs n. 90/2017. Nello specifico:
- Art. 35: le segnalazioni devono essere eseguite prima che l’operazione sospetta venga eseguita, esclusi i casi, elencati al secondo comma, in cui questo non sia possibile. Lo stesso articolo stabilisce che le segnalazioni di operazioni sospette, nel caso in cui vengano effettuate in maniera conforme alla normativa ed in buona fede, non rappresentano delle violazioni di restrizioni alla comunicazione di informazioni. Le segnalazioni, dunque, non comportano alcun tipo di responsabilità;
- Art. 36: in questo articolo vengono esplicitate le modalità delle segnalazioni per quanto riguarda intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, società di gestione degli strumenti finanziari e i soggetti convenzionati e agenti;
- Art. 37: l’articolo 37, d’altro canto, esplicita le modalità di segnalazione di operazioni sospette per quanto riguarda i professionisti;
- Art. 38: si disciplina la tutela destinata al soggetto che compie la SOS, la cui identità deve rimanere riservata;
- Art. 39: si impone il divieto di fare qualsivoglia comunicazione inerente le segnalazioni di operazioni sospette;
- Art. 40 e 41: si regola l’iter delle SOS successivamente alla loro trasmissione alla UIF;
- Art. 58: chi non adempie alle disposizioni che disciplinano l’obbligo di segnalazione può vedersi applicare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a €3.000 che, nei casi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, può andare da €30.000 a €300.000. Inoltre, la norma fa salvo il caso di integrazione di un reato, nel qual caso sarà applicabile la pena prevista dal codice penale.
SH_Detection, SH_Sos e SH_Workflow_Sos: le soluzioni per le SOS di Sadas
Per aiutare i propri clienti ad affrontare il tema delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, Sadas ha sviluppato prodotti specifici in grado di soddisfare le esigenze dei soggetti obbligati.
La suite di Sadas per l’antiriciclaggio si compone di prodotti specifici che permettono alle aziende di adempiere ad ogni obbligo legislativo come ad esempio SH_Co, il nuovo servizio Sadas per le comunicazioni oggettive.
Relativamente alle Segnalazioni di Operazioni Sospette, Sadas, mette a disposizione dei propri clienti alcuni prodotti innovativi: SH_Detetction, SH_Sos e SH_Workflow_Sos.
Utilizzando il prodotto Sadas SH_Sos, i soggetti obbligati saranno in grado di studiare in maniera accurata il comportamento della clientela in compliance con gli schemi proposti dalla UIF. In questo modo, attraverso un’analisi approfondita, sarà possibile individuare tutti quei comportamenti e quelle operazioni che si discostano dalla normale operatività, generando degli inattesi.
Il prodotto SH_Sos opera in maniera molto semplice. In prima istanza, vengono raccolti i dati relativi alla regolare operatività della clientela che, in secondo luogo, vengono paragonati agli schemi comportamentali messi a disposizione dalla UIF. La soluzione permette di catalogare tutti gli inattesi che si sono verificati nel corso del tempo e a questo punto viene effettuato un controllo. Il controllo avviene in base al livello di priorità, con tutto lo storico relativo al singolo cliente oltre che con tutte le valutazioni ed analisi che l’intermediario ha già svolto. Il modulo SH_Sos appena descritto opera in maniera sincronizzata con il modulo SH_Workflow_Sos.
Per quanto riguarda questo secondo modulo (entrambi i moduli, tuttavia, rientrano nella suite Sadas SH_Suite), si fa riferimento alla gestione degli inattesi. Per quanto riguarda le segnalazioni di operazioni sospette, è necessario affrontarle nel modo più pronto e reattivo possibile in modo da garantire l’efficienza dei controlli ed essere in linea con le normative vigenti in materia. Questa è la funzione di SH_Workflow_Sos, il prodotto Sadas che si occupa di vigilare sul processo di valutazione.
Raccogliendo i processi valutativi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, SH_Workflow_Sos permette di tradurre questi ultimi in un flusso dinamico e visivo che si integra perfettamente con l’infrastruttura aziendale. I benefici dell’adozione di una soluzione come questa, per un’azienda, sono molteplici. Oltre ad avere un supporto a 360 gradi per quanto riguarda i flussi e i processi documentali, si riducono drasticamente le attese processuali.
Per maggiori informazioni circa i prodotti Sadas sulle SOS, contattaci cliccando sul pulsante sottostante. Per un Free Trial della nostra tecnologia Sadas Engine, è sufficiente cliccare sul link.