Titolare effettivo – in questo articolo vedremo nel dettaglio la figura del titolare effettivo e tutti gli aspetti che lo riguardano. Dall’identificazione alle fattispecie particolari. La relativa disciplina è contenuta nell’art. 20 del d.lgs n 231/2007, come modificato dal d lgs n 90/2017.
L’articolo appena citato esplicita i criteri per l’individuazione del titolare effettivo per i clienti che non sono persone fisiche.
Si stabilisce come questo coincida:
con le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente o il relativo controllo
Lungo l’articolo, vedremo nel dettaglio:
- Titolare effettivo: definizione;
- Le figure che possono svolgere il ruolo;
- Identificazione del titolare effettivo e obblighi del cliente;
- Titolare effettivo in società di capitali;
- E se il cliente fosse una persona giuridica privata?
- Titolare effettivo: casi particolari;
- Titolare effettivo per i professionisti.
Titolare effettivo: definizione
Innanzitutto, l’identificazione del titolare effettivo rientra negli obblighi di identificazione e adeguata verifica del cliente, e la violazione o il mancato rispetto delle disposizioni previste soggiacciono alle stesse pene e sanzioni. Identificare questo soggetto è fondamentale, dal momento che clienti dei soggetti destinatari della normativa AML non sono solo persone fisiche, che hanno diretti rapporti con banche, intermediari, assicurazioni, ecc., ma anche enti, persone giuridiche e non, che potrebbero essere utilizzati, dai vertici o dai collaboratori, come “schermi”, dietro cui compiere operazioni illecite, tra cui operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
La definizione di titolare effettivo è cambiata con l’introduzione della IV Direttiva AML. La definizione riportata dal primo articolo del novellato decreto è:
la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita
Vedremo anche in seguito come le casistiche possono essere varie. Ad esempio, è possibile che il cliente sia effettivamente diverso da una persona fisica. In questo caso, invece, si identifica il titolare effettivo come:
la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente
La logica conseguenza di questa definizione è l’approfondimento (che nel testo non trova spazio) dei concetti di controllo diretto e controllo indiretto.
- Controllo diretto: il controllo diretto lo ha la persona fisica che possiede una percentuale maggiore o uguale al 25% in riferimento alle partecipazioni di un’azienda;
- Controllo indiretto: in questo caso ci si riferisce alle società che ricoprono il ruolo di titolare effettivo. Queste società sono ovviamente controllate da una persona fisica o da ulteriori società riconducibili ad una persona fisica. La percentuale di partecipazioni da detenere è identica alla fattispecie precedente: il 25%.
Come si può notare dalle definizioni, appare evidente la necessità di rimandare sempre e comunque ad una – o una pluralità – di persone fisiche. La BdI, ormai 6 anni fa, ha fatto presente questa necessità.
Le figure che possono svolgere il ruolo
La normativa antiriciclaggio in materia di titolare effettivo, specifica quali sono le figure che possono o meno ricoprire la posizione ed il legislatore si è impegnato in una minuziosa descrizione di queste figure. Delle casistiche possibili, nel paragrafo precedente abbiamo già valutato la prima. Ad ogni modo, nell’elenco sottostante verranno riassunte le varie fattispecie.
Come abbiamo visto in precedenza, nel caso in cui il cliente sia una società, da considerarsi come titolare effettivo è la / le persona / e che esercitano controllo su di essa secondo i principi visti in precedenza. La quota del 25%, tuttavia, non è assolutamente obbligatoria. Infatti, è possibile che il titolare effettivo sia una persona fisica che detenga partecipazioni nell’azienda per una quota inferiore al 25%. In questo caso particolare, però, è necessario che la persona fisica in oggetto dimostri di controllare la società in una maniera alternativa.
Nel caso in cui i soggetti interessati siano delle entità giuridiche (fondazioni, per fare un esempio), i titolari effettivi vengono identificati dalla normativa come segue:
i futuri beneficiari, se sono già stati indicati, che potranno godere almeno del 25% del patrimonio della fondazione; in assenza di determinazione dei futuri beneficiari, tutte le persone fisiche nei cui interessi agisce l’entità giuridica o in ultima istanza le persone fisiche che possono dimostrare di avere un controllo (diretto o indiretto) sul 25% del patrimonio amministrato dalla società.
Identificazione del titolare effettivo e obblighi del cliente
L’identificazione del titolare effettivo viene svolta in presenza di un soggetto esecutore, coincidente anche con dipendenti o collaboratori della società-cliente, anche senza la presenza del titolare stesso. Deve essere svolta nel momento di apertura di un nuovo rapporto o di esecuzione di un’operazione occasionale, come per l’identificazione del cliente persona fisica.
Anche il soggetto esecutore deve essere identificato e deve fornire, sotto la sua responsabilità:
- informazioni su sé stesso,
- le informazioni identificative del titolare effettivo.
I destinatari della normativa dovranno, dopo aver identificato i soggetti sopra detti, verificarne l’identità attraverso l’adozione di misure proporzionate al rischio rilevato.
Facendo riferimento al primo scenario descritto (rapporto continuativo), il cliente deve adempiere ad alcuni obblighi. Nello specifico, questo deve:
- rendere disponibili le informazioni relative all’identificazione del titolare effettivo dell’operazione;
- segnalare qualsiasi operazione – effettuata per terzi – che abbia un importo superiore ai 15.000€. Per un approfondimento sulla tematica, di seguito il link alla guida sulle segnalazioni di operazioni sospette.
Il cliente inteso come persona fisica o come titolare effettivo, sempre relativamente alla fattispecie di rapporto continuativo, nel caso non fosse il beneficiario dell’operazione, deve indicare la persona per cui viene svolta l’operazione. In caso contrario, questa verrà intesa come effettuata per suo conto.
I destinatari devono, in caso di molteplicità di titolari effettivi, rispettare gli adempimenti per tutti. I destinatari, inoltre, devono valutare la coerenza e la proporzionalità delle verifiche da effettuare. Questa tematica, legata ad un approccio basato sul rischio, trova un approfondimento sull’articolo relativo all’autovalutazione AML.
Titolare effettivo in società di capitali
Il secondo comma dell’art. 20 del d.lgs 231/2007 – modificato con l’introduzione del d.lgs 90/2017 – stabilisce come determinare il titolare effettivo in caso di società di capitali. Il meccanismo lo abbiamo già analizzato in precedenza: facendo coincidere la proprietà diretta con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica, e la proprietà indiretta con la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
L’articolo 20 continua, nei commi tre e quattro, trattando i casi in cui l’esame dell’assetto proprietario con i predetti criteri non abbia consentito di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche in questione.
Qui il titolare effettivo coinciderebbe con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
-
del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
-
del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
-
dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Se ancora non è stato possibile individuare con certezza uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
Il comma 6 dello stesso articolo esplicita come sia necessario tenere e conservare le tracce delle verifiche eseguite ai fini dell’identificazione del titolare effettivo.
Tutti questi soggetti saranno poi ricompresi nel Registro dei titolari effettivi, come stabilito dall’art. 21 del novellato d.lgs 231/2007 e confermato dal testo della V Direttiva. Sarà compito delle imprese stesse la comunicazione (e quindi l’individuazione) del nominativo del reale titolare.
La disciplina in materia di titolare effettivo, resta comunque aperta. A questo proposito si attende un decreto del MEF e del MiSE.
Dal momento che il decreto non dà indicazioni di dettaglio per l’individuazione dei titolari effettivi dei soggetti privi di personalità giuridica (ad es. le società di persone e le associazioni non riconosciute), le disposizioni stabiliscono che il titolare effettivo possa essere identificato, anche in questi casi, sulla base dei criteri previsti dal decreto per le fattispecie espressamente regolate, in quanto compatibili con la struttura e le caratteristiche del cliente (cfr le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela ancora non emanate di Banca d’Italia, poste in consultazione ad aprile 2018).
E se il cliente fosse una persona giuridica privata?
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
-
i fondatori, ove in vita;
-
i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
-
i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
Titolare effettivo: casi particolari
Ci possono essere, tuttavia, delle casistiche particolari che non sono state analizzate nei paragrafi precedenti. In questi casi, per comprendere al meglio la situazione, risultano utili degli esempi che possono chiarire lo scenario.
Due esempi tipici che non ricadono nelle fattispecie analizzate in precedenza, sono: il condominio e la parrocchia.
Il condominio è un’entità privata. Non si tratta di una persona giuridica, grazie a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione. Proprio per questo motivo insorgono dei dubbi sull’identificazione del titolare effettivo. Secondo il principio che abbiamo già esplicitato in precedenza il titolare effettivo è il condomino / i che possiede / ono più del 25% dell’immobile. Questa casistica, tuttavia, si verifica in pochissimi casi. In tutte le altre fattispecie, solitamente, il ruolo di titolare effettivo viene ricoperto dall’amministratore di condominio.
La parrocchia, invece, rientra in una casistica ancora differente. Essendo una persona giuridica pubblica, la parrocchia – stando a quanto stabilito nella normativa apposita sugli enti / beni ecclesiastici – può richiedere di essere riconosciuta come personalità giuridica. Una volta che la personalità giuridica viene riconosciuta, diventa facile individuare il titolare effettivo che, in questo caso, corrisponde all’amministratore unico di questa nuova “società”: il parroco.
Titolare effettivo per i professionisti
I professionisti che devono corrispondere delle prestazioni a dei clienti hanno l’obbligo di individuazione del titolare effettivo – come abbiamo detto in precedenza. Questi soggetti obbligati sono, solitamente:
- CAF;
- Notai;
- Avvocati;
- Commercialisti;
- Patronati;
- Associazioni di categoria.
Le prestazioni che sono oggetto del rapporto tra soggetto obbligato e cliente sono erogabili solo in seguito ad una verifica del titolare. Risultare inadempienti, in questo senso, per i soggetti obbligati può comportare sanzioni amministrative.
Le sanzioni corrispondono ad una multa di 2.000€, questo importo, tuttavia, può variare anche da 2.500 a 5.000 euro nel caso in cui le inadempienze venissero ritenute particolarmente serie e / o frutto di un comportamento reiterato nel tempo. Il soggetto obbligato di verifica, ad ogni modo, non è l’unico che deve preoccuparsi in caso di sanzione. Anche il cliente, infatti, è passibile di multa (che può arrivare fino a 1.000€).
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