Le ultime disposizione UIF sull’invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (s.ar.a): scopri gli obblighi per una corretta comunicazione

Precedentemente abbiamo già trattato, in linea generale, il tema delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A), nell’ambito della presentazione della nostra Suite Antiriciclaggio. In questo articolo andremo a soffermarci sulle novità emerse dal nuovo provvedimento del 25 agosto 2020 sull’invio dei dati aggregati, con il quale l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF, unità di intelligence finanziaria presso la Banca d’Italia) ha regolamentato la trasmissione delle operazioni registrate nell’Archivio Unico Informatico (AUI), le cosiddette Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A.),dando così attuazione all’articolo 33 del decreto antiriciclaggio che stabilisce l’obbligo, per i soggetti coinvolti, di trasmissione alla UIF dei dati aggregati riguardanti la propria operatività.

Inoltre, dopo aver specificato le nuove disposizioni, andremo ad indicare quali sono gli strumenti della nostra Suite AML utili per adeguarsi correttamente ai provvedimenti dell’UIF.

Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate

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Nello specifico, tratteremo i seguenti punti:

  • Antiriciclaggio
    • Cosa significa?
    • Le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate e i rilievi S.AR.A: Definizione
  • Provvedimento UIF per l’invio delle S.AR.A
    • La normativa
    • Gli aggiornamenti UIF per l’invio delle S.AR.A del 25 agosto 2020
      • Soggetti esposti
      • Contenuto degli obblighi
      • Criteri di aggregazione
      • Modalità e tempistiche di trasmissione
      • Controlli e sanzioni
  • Quali strumenti utilizzare per rispondere agli obblighi imposti dal provvedimento UIF?
    • SH_SARA
      • Funzionalità
      • Modalità di utilizzo
      • Vantaggi e benefici per i soggetti esposti

Antiriciclaggio

Cosa significa?

Prima di soffermarsi sul significato delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A), risulta doveroso chiarire il significato e la normativa che regola la tematica dell’Antiriciclaggio. Con tale termine si intendono tutte quelle operazioni volte a prevenire, controllare e sanzionare le attività di riciclaggio, intese come quelle operazioni svolte per “ripulire” i capitali frutto di reato, con l’obiettivo di nasconderne la loro provenienza illecita.

In Italia la normativa che regola questa casistica ha subito numerose modifiche negli anni, essa si basa principalmente sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato nel 2017 dal decreto n. 90, che recepiva la direttiva europea n. 2015/849. Con tale decreto si modifica la normativa nazionale per una miglior tutela della stabilità ed integrità dell’intero sistema economico e finanziario.

Le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate e i rilievi S.AR.A: Definizione

Le S.AR.A. sono intese come quelle comunicazioni trasmesse all’UIF in cui confluiscono informazioni relative alle operazioni registrate nell’Archivio Unico Informatico (AUI), che devono essere  aggregate secondo lo schema segnaletico riportato nell’allegato del Provvedimento UIF 25 agosto 2020.

Una volta ricevute tali segnalazioni, l’UIF attuerà analisi di controllo per evidenziare eventuali anomalie, note come Rilievi S.AR.A che saranno, a loro volta, oggetto di analisi da parte dei soggetti segnalanti al fine di comprendere le origini di tali anomalie.

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Provvedimento UIF per l’invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate S.AR.A

La normativa

Le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate sono regolate nello specifico dal novellato art. 33 del d.lgs. 90/2017 riguardante la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Nel dettaglio l’articolo 33 del decreto prevede che le Banche, gli Intermediari Finanziari e altri soggetti destinatari, trasmettano mensilmente in via telematica alla UIF, dati aggregati relativi alla propria operatività, al fine di consentire analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali.

Gli aggiornamenti UIF per l’invio delle S.AR.A del 25 agosto 2020

L’UIF con il Provvedimento del 25 agosto 2020 ha emesso le nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate. Tale provvedimento, che andrà a sostituire quello precedente del 23 dicembre 2013, si allinea al Dlgs 231/2007 e soprattutto al Provvedimento di Banca d’Italia sulla Conservazione dei dati e delle informazioni del 24 marzo 2020, di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Nel testo le principali novità riguardano da un lato i destinatari, infatti viene elencato il corposo elenco dei soggetti obbligati con ulteriori aggiunte e vengono integrate le modalità di comunicazione in caso di errori nelle segnalazioni trasmesse.

Il provvedimento è corredato tra 3 allegati esplicativi, in cui sono state effettuate integrazioni in termini di causali aggregate, codici sintetici e schema segnaletico.

Tale provvedimento trova applicazione a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni del mese di gennaio 2021 da inviare secondo le modalità di inoltro entro il 2 aprile 2021 (art. 5 e 6)

Nei prossimi paragrafi andremo ad esporre in maniera dettagliata le principali sezioni del provvedimento, così da comprendere meglio gli obblighi imposti dall’UIF e successivamente le soluzioni necessarie per effettuare corrette segnalazioni.

I soggetti destinatari

Il provvedimento del 25 agosto 2020 integra l’elenco dei soggetti obbligati a fornire le S.AR.A. Rispetto alle precedenti disposizioni sono state aggiunte le SICAF (Società di investimento a capitale fisso), le Banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia.

Di seguito l’elenco completo:

  1. Banche
  2. Poste Italiane S.p.A., per l’attività di bancoposta
  3. Istituti di moneta elettronica (IMEL)
  4. Istituti di pagamento (IP)
  5. Società di intermediazione mobiliare (SIM)
  6. Società di gestione del risparmio (SGR)
  7. Società di investimento a capitale variabile (SICAV)
  8. Società di investimento a capitale fisso (SICAF)
  9. Intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB
  10. Imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, CAP
  11. Succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo
  12. Società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 del TUB
  13. Società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 del TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966
  14. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
  15. Le Banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio

Contenuto degli obblighi

La UIF ha applicato evidenti novità anche riguardo ai contenuti degli obblighi riassumibili nei seguenti 4 punti:

  1. I destinatari provvedono a fornire in via telematica alla UIF i dati aggregati riguardanti la loro attività, al fine di permettere l’analisi ed eventualmente far emergere anomalie che rientrano nelle situazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in determinate aree territoriali. I criteri di aggregazione impongono di raggruppare le operazioni di importo pari o superiore ai 5000 euro.
  2. I soggetti segnalanti indicati alle lettere a),b),c), d) e o) dell’elenco del paragrafo precedente, hanno l’obbligo di aggregare anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo, relative a pagamenti e all’emissione e/o distribuzione di moneta elettronica effettuati per il tramite di agenti in attività finanziaria (quando tali destinatari hanno sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, sono obbligate anche le relative succursali insediate in Italia).
  3. Sono escluse dagli obblighi del punto 1 e 2 le operazioni poste in essere con:
  • I destinatari del presente provvedimento, ad eccezione delle società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 del TUB e delle società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 del TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
  • Intermediari bancari e finanziari non destinatari del presente provvedimento comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  • Soggetti di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto antiriciclaggio;
  • Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia.
  1. Se nel corso del mese non sono state effettuate operazioni rilevanti, i destinatari sono tenuti a trasmettere solamente una segnalazione negativa.

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Criteri di aggregazione

I criteri come descritti dal Provvedimento del 25 agosto 2020 sono elencati nei successivi punti:

  1. I destinatari devono svolgere l’aggregazione delle operazioni con cadenza mensile, tenendo conto delle operazioni citate nell’ art. 3, commi 1 e 2 (secondo le causali aggregate dell’allegato 1 del provvedimento).
  2. I segnalanti, per ogni causale aggregata, hanno l’obbligo di indicare l’importo totale (in euro), il numero delle operazioni del periodo considerato evidenziando separatamente l’eventuale utilizzo di contante. In aggiunta vanno anche indicate le informazioni della residenza e dell’attività economica del cliente.
  3. Per i bonifici vanno mostrati anche i dettagli su dove si trova l’intermediario della controparte (ed eventualmente anche la residenza).
  4. In relazione alle rimesse di denaro con l’estero, i soggetti sono obbligati a rendere noto il paese dal quale o verso il quale sono trasferiti i fondi, mentre per le rimesse domestiche, va indicato, eventualmente, anche il comune.

Modalità e tempistiche di trasmissione

Il provvedimento del 25 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 8 settembre 2020, rende note anche le modalità di trasmissione che i segnalanti sono tenuti a rispettare.

I dati aggregati devono essere trasmessi in via telematica tramite il portale Infostat-UIF della Banca d’Italia previa adesione al sistema di segnalazione on-line. Entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione al portale, i destinatari sono portati a compilare un modulo di adesione, comunicando anche eventualmente variazioni sulle informazioni relative all’intermediario o al responsabile antiriciclaggio.

Inoltre, in caso di cancellazione, i destinatari, entro 30 giorni dalla rimozione dall’albo, sono obbligati ad informare la UIF dell’avvenuta cancellazione tramite comunicazione PEC (uif@pec.bancaditalia.it.)

Tali segnalazioni hanno cadenza mensile e devono essere trasmesse alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento. Viene reso noto che in caso di errori nelle segnalazioni, nel corso degli ultimi 5 anni, l’intermediario è portato ad indicare prontamente i dati corretti (nel caso di errori relativi a periodi non oltre i dieci anni, bisogna prima comunicare alla UIF la tipologia di errore e poi inviare i dati corretti).

Infine, il provvedimento prevede che nel caso di cessioni di dipendenze, di rami di aziende e di rapporti giuridici, i segnalanti devono inviare i dati aggregati riferiti ai tre mesi successivi alla data di esecutività dell’operazione sulla base dei sistemi di conservazione preesistenti all’operazione stessa (il vecchio provvedimento si basava sui sistemi AUI e per le società quotate, sulle procedure aziendali preesistenti all’operazione).

Controllo e sanzioni

Il provvedimento evidenzia come la UIF abbia la facoltà di acquisire i dati e le informazioni sulle operazioni segnalate, anche in sede ispettiva, inoltre in caso di mancato assolvimento degli obblighi informativi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare dai 5.000 euro ai 50.000 euro (Art. 60, comma 1, del decreto antiriciclaggio)

Quali strumenti utilizzare per rispondere agli obblighi imposti dal provvedimento UIF

Come descritto, i provvedimenti sui dati aggregati obbligano i soggetti preposti a comunicare telematicamente alla UIF tutte le operazioni in AUI, per analizzarle ed eventualmente verificare anomalie (Rilievi S.AR.A). Per i soggetti segnalanti diventa quindi necessario il monitoraggio totale e costante di tutte le operazioni da segnalare all’UIF, per evitare di incorrere in future sanzioni.

Al fine di supportare i soggetti segnalanti indicati nel provvedimento UIF, SADAS dispone, all’interno della propria Suite AML, del modulo SH_SARA che permette di automatizzare, gestire e controllare lo stato di tutte le registrazioni in AUI, con l’obiettivo di prevenire eventuali Rilievi S.AR.A.

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SH_SARA – modulo per le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate

Funzionalità

SH_SARA permette di indagare sui flussi delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate predisposti per l’inoltro, con analisi statistiche al fine di processare i cosiddetti “indicatori di anomalia”, ovvero indicatori che evidenziano segnalazioni superanti la soglia definita da Banca d’Italia o con scostamenti eccessivi rispetto all’operatività media. Nel caso in cui si riscontri un’anomalia dovuta ad errori procedurali o di registrazione, la si potrà correggere, predisponendo un nuovo flusso per l’invio ed evitando rilievi da parte dell’Autorità:

  • Elaborazione rilievi soggettivi secondo le Linee Guida di Banca d’Italia con calcolo rilievi sulle singole componenti di una segnalazione;
  • Elaborazione rilievi statistici facoltativi;
  • Impostazioni parametriche delle soglie per il calcolo dei rilevi;
  • Andamento sui 13 mesi delle segnalazioni aggregate;
  • Estrazione dei risultati in vari formati e fogli di lavoro;
  • Redazione relazione direzionale.

Modalità di utilizzo

L’efficacia di SH_SARA, è evidente grazie alle sue modalità di utilizzo, tramite un’interfaccia intuitiva e allo stesso tempo efficiente.

Infatti il soggetto predisposto al presidio antiriciclaggio può utilizzare tale modulo in maniera completamente autonoma, processando ogni indicatore singolarmente e verificando, grazie anche al collegamento con il nostro applicativo Sherlock, tutte le operazioni oggetto delle Segnalazioni Aggregate Anomale analizzandone cosi le cause.

In caso di anomalie riconducibili alle procedure o registrazioni, SH_SARA permetterà di correggerle e/o rimuoverle, predisponendo un nuovo flusso di invio senza rilievi.

Vantaggi e benefici per i soggetti esposti

Per rispettare i continui aggiornamenti normativi, i soggetti segnalanti dovranno dotarsi di uno strumento flessibile in grado di prevenire le richieste dell’UIF in maniera repentina e adeguata. SH_SARA si predispone come un modulo web flessibile in grado di rispondere agli obblighi, tenendo conto della rilevanza di ciascun soggetto coinvolto e del contesto.

I suoi vantaggi principali sono:

  • Presidio constante sulle casistiche di antiriciclaggio;
  • Possibilità di prevenzione dei rilievi di Banca d’Italia;
  • Monitoraggio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate;
  • Normativa on-line costantemente aggiornata;
  • Maggiore reperibilità e analisi dei risultati;
  • Facilità d’uso dell’interfaccia, con dashboard per leggere risultati e insight.

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